Ci è voluto quasi un mese d'interregno per mettere ordine alla complicata questione della trattenuta del 10% ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, a carico dei beneficiari di bonifici eseguiti per spese di ristrutturazioni edilizie e spese per interventi di risparmio energetico.
In assenza di norme specifiche sia da parte dell'Agenzia delle Entrare che da parte dell'ABi le banche in queste settimane hanno navigato a vista. Alla base delle difficoltà c'era la questione che la trattenuta deve essere operata dalla banca ricevente il bonifico ai sensi delle leggi 449/97 e 296/06. Ma la banca ricevente non aveva strumenti informatici per distinguere il bonifico all'interno del proprio flusso interbancario. E se anche avesse individuato il bonifico non sarebbe stata poi in grado, in mancanza della distinta IVA, di conoscere l'imponibile e quindi applicare la ritenuta sull'importo corretto. Serviva un chiarimento e una moratoria sulle sanzioni che togliesse gli istituti di credito da una situazione di irregolarità, in cui si sono trovati loro malgrado.
L'ABI razionalizza il flusso dati
Per prima è intervenuta l'ABI che il giorno 26 luglio ha introdotto la nuova causale A.B.I. "ZX-BONIFICO OGGETTO DI ONERI DEDUCIBILI O DETRAZIONI D'IMPOSTA", da assegnare ai bonifici in esame da parte della banca ordinante in fase di spedizione in rete del flusso bonifici; in questo modo la banca del beneficiario è in grado di rintracciare i bonifici disposti ai sensi delle leggi 449/97 e 296/06 e distinguerli in modo univoco all'interno dei flussi dei bonifici ricevuti.
Procedura automatica per il versamento all'Erario
Le somme così trattenute dovranno essere riversate all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo. A tal fine le banche anno messo a punto un'apposita procedura automatica che all'atto del accredito del bonifico sul conto del ricevente genera un F24 con il codice tributo 1039, introdotto con risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 e denominato "Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art 25 del DL n. 78/2010".
I soggetti beneficiari dei bonifici, a cui è stata applicata la ritenuta a titolo d'acconto, riceveranno annualmente dalle banche le certificazioni a norma di legge.
MA COME CALCOLARE GLI IMPORTI?
Altra questione che ha reso perplessi gli istituti di credito era la difficoltà di conoscere l'aliquota IVA applicata in fattura. Infatti la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l'IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Come è noto, la misura dell'aliquota IVA afferente alle prestazioni di servizi e alle cessioni in esame può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico. Ad esempio, l'IVA è dovuta nella misura del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi, del 20% per i beni finiti acquistati.
Inoltre, nel caso in cui l'impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i "beni significativi" (ascensori, sanitari, infissi ecc.), l'IVA è dovuta nella misura del 10 per cento sul costo della manodopera e sul pari valore dei suddetti beni significativi e nella misura del 20 per cento sul restante valore degli stessi beni; l'IVA è dovuta nella misura del 20 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Agenzia Entrate, Circolare 40/E
A derimere la questione è arrivata ieri la circolare 40/E dal titolo "Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito - articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78" che ha consentito una semplificazione che abbassa la base imponibile vanificando, in parte, l'intento iniziale del ministro Tremonti, quello di fare cassa. " Pertanto - si legge nella circolare -per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell'applicazione della norma in esame, l'IVA venga applicata con l'aliquota più elevata. Conseguentemente, la ritenuta d'acconto del 10% deve essere operata sull'importo del bonifico decurtato dell'IVA del 20 per cento", anche se questa in fattura è al 10%.
Professionisti, non più la ritenuta in fattura?
La Circolare delle Entrate sana anche una iniquità fiscale lamentata dai professionisti che si ritrovavano assoggettati ad una doppia ritenuta alla fonte. In alcuni casi, per le somme oggetto di bonifico, è già prevista la effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante, come nel caso dei professionisti (ritenuta del 20% per alcune tipologie di committenti).
La circolare chiarisce che "al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni (solo ai sensi delle leggi 449/97 e 296/06 ndr) subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010 (...) pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973". Si tratta di un buon colpo messo a segno dai professionisti che vedono ridursi la trattenuta dal 20 al 10%. Non è chiaro però se la ritenuta ai sensi del DPR 600 - 73 dovrà essere esposta in fattura o meno.
Con il nuovo regime speciale ci sarebbe però un appesantimento della ritenuta nei confronti dei condomini beneficiari di servizi, che passerebbero da quella ordinaria del 4% (articolo 25-ter, Dpr 29 settembre 1973, n. 600) a quella del 10%.
Rimborsi spese
Nella circolare non fa menzione dei rimborsi spese anticipati per il committente (articolo 15, comma 3, Dpr 633/72), che non entrano nel reddito imponibile ma che potrebbero venir assoggettati alla ritenuta del 10% perché costituenti il totale della fattura su cui la banca opera il calcolo della ritenuta.
Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali ( che, fino a ora, non prevede l'applicazione di ritenute d'acconto, neanche se si tratta, ad esempio, di professionisti) per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell'IRPEF, la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.
Decorrenza dei termini per l'effettuazione degli adempimenti
Nonostante la confusione di queste settimane l'Agenzia non concede uno slittamento sull'entrata in vigore del nuovo regime sulle ritenute alla fonte. Rimane quindi confermata la partenza al 1 luglio 2010 sebbene l'Erario dimostrerebbero una certa clemenza sulle eventuali sanzioni " si ritiene che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l'irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell'applicazione della norma, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 dello Statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212".
Agenzia Entrate, Circolare 40/E (clicca per scaricare)






































